
Con tale riforma vengono ridotti a tre i riti civili: rito ordinario di cognizione, rito del lavoro e rito sommario di cognizione. In particolare a quest’ultimo rito sono state ricondotte le impugnazioni delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, attraverso la modifica dell’art. 63 nonché l’abrogazione degli articoli 64 e 65 della legge professionale n. 69/63.
La caratteristica principale di tale rito è la semplificazione della trattazione e dell’istruzione della causa senza che ciò incida negativamente sull’ordinanza con cui si conclude il procedimento di impugnazione che potrà essere appellata presso la Corte d’appello ed eventualmente presso la Corte di Cassazione.
Resta confermata la composizione collegiale sia del Tribunale che della Corte d’Appello integrata da un professionista e da un pubblicista nominati dal presidente della Corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 6 ottobre prossimo. Il testo della legge professionale aggiornato è consultabile sul nostro sito, nella sezione “Leggi e norme”.